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Norme per la raccolta dei funghi nella Regione Toscana

Regolamento

In Toscana la raccolta dei funghi epigei è disciplinata dalla L.R. 22 marzo 1999 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. Per maggiori informazioni e sempre aggiornate in materia, si prega di far riferimento al sito ufficiale della Regione Toscana. Di seguito si riepilogano i principali punti.

Divieti

  • E’ vietata la raccolta di esemplari del genere Boletus (porcini) quando la dimensione del cappello sia inferiore ai 4 centimetri.

  • E’ vietata la raccolta di esemplari di Hygrophorus marzuolus (dormiente) e di Calocybe gambosa (prugnolo) quando la dimensione del cappello sia inferiore ai 2 centimetri.

  • E’ vietata inoltre la raccolta di Amanita caesarea (ovolo buono) quando non sono visibili le lamelle.

  • E’ vietato l’uso di sacchetti di plastica, i funghi devono essere riposti in contenitori rigidi ed areati, atti a diffondere le spore.

Condizioni per la raccolta

La raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e terreni non coltivati nei quali sia permesso l’accesso e non sia riservata la raccolta. Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai soggetti gestori, sulla base di specifici regolamenti.

La raccolta può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto. Non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superficiale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli).

Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni possono prevedere divieti di raccolta, per un massimo di due giorni a settimana, per motivi di tutela ambientale o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse all’interno delle aree boscate.

Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi a testa, salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore; il tetto giornaliero sale a dieci chilogrammi solo nel caso in cui i residenti nei territori classificati montani della Toscana raccolgano nel proprio comune di residenza. Non ci sono limiti, invece, per imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali che, in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine rilasciato dagli Ispettorati micologici, svolgano la raccolta, a fini di integrazione del proprio reddito, nella provincia di residenza. In questo caso occorre far pervenire, anche in via telematica, una semplice dichiarazione di inizio attività alla Comunità Montana, Unione di Comuni o Provincia di competenza. Gli stessi soggetti possono chiedere, inoltrando apposita domanda alla competente amministrazione provinciale, analoga deroga ai limiti di raccolta anche per territori provinciali diversi da quello di residenza.

Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre l’autorizzazione che viene rilasciata dalla Regione Toscana e non più dal Comune di residenza del richiedente. L’autorizzazione è valida su tutto il territorio regionale; per la ricerca all’interno dei parchi, nazionali o regionali, occorre prendere visione dei rispettivi regolamenti che possono prevedere ulteriori autorizzazioni e/o modalità di raccolta diverse da quelle fissate dalla legge regionale.

I residenti in Toscana devono versare 13 euro per un’autorizzazione valida sei mesi oppure 25 euro per un anno; tali importi sono ridotti della metà per chi risiede nei territori classificati montani ai sensi della L. 991/1952. La stessa riduzione spetta ai ragazzi, tra i 14 ed i 18 anni, che abbiano frequentato un corso di informazione ed educazione organizzato dalle Amministrazioni provinciali o dalle Comunità Montane e abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza. Coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei nel solo territorio del comune di residenza non sono tenuti a munirsi di alcuna autorizzazione.

I non residenti in Toscana devono pagare 15 euro per un giorno, 40 euro per sette giorni consecutivi, oppure 100 euro per un anno. La data o l’indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente aggiunte nella causale dopo la dicitura ‘Raccolta funghi’. Per le autorizzazioni annuali la validità decorre dal giorno in cui è stato effettuato il versamento. In base a specifiche convenzioni con la Giunta regionale, i Comuni toscani possono attivare ulteriori modalità di riscossione degli importi per i non residenti. In questo caso viene riconosciuta ai Comuni una parte degli introiti.

L’autorizzazione alla raccolta è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi previsti, sul conto corrente postale n. 6750946, intestato all’Amministrazione regionale. La ricevuta deve riportare la causale ‘Raccolta funghi’ e le generalità del raccoglitore e va portata con sé al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento. I dati della persona che effettuerà la raccolta devono essere riportati sul bollettino in tutte le parti che lo compongono; nel caso di versamento effettuato da chi esercita la potestà genitoriale per conto di minori di diciotto anni, devono essere riportate le generalità del minore.